Codice Civile art. 2544 - Sistemi di amministrazione (1).

Stefano Schirò

Sistemi di amministrazione (1).

[I]. Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

[II]. Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-octies, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

[III]. Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-sexiesdecies agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

(1) V. nota al Titolo VI.

Inquadramento

Le società cooperative organizzate in forma di società per azioni possono adottare , mediante previsione statutaria, in luogo del modello tradizionale disciplinato dagli articoli precedenti, il sistema dualistico (artt. 2409-octies e segg.) oppure il sistema monistico (artt. 2409-sexiesdecies e segg.), introdotti nell'ordinamento italiano per le società azionarie dalla riforma del 2003. Una tale possibilità, già inclusa nel richiamo contenuto nell'art. 2519,  trova espressa previsione nell'articolo in commento. Tuttavia, nella pratica, il sistema maggiormente adottato è quello tradizionale (FARENGA, 519) . Secondo lo schema concepito dal legislatore e chiarito nella Relazione alla riforma del diritto societario, il sistema dualistico prevede la presenza di un consiglio di gestione (art. 2409-novies), a cui è affidata la conduzione dell'impresa, e di un consiglio di sorveglianza(artt. 2409-duodecies e 2409-terdecies c.c.), a cui sono attribuite, oltre che funzioni di vigilanza, anche larga parte delle funzioni dell'assemblea ordinaria (nomina e revoca dei componenti del consiglio di gestione, loro retribuzione, approvazione del bilancio, promozione dell'azione sociale di responsabilità). Il sistema dualistico determina quindi un più accentuato distacco tra azionisti ed organo gestorio della società, in quanto valutazioni e scelte tipicamente imprenditoriali sono sottratte ai soci e affidate a un organo professionale, il consiglio di sorveglianza, che nel contempo esercita il controllo sull'amministrazione. Si tratta perciò di un modello organizzativo particolarmente adatto a società con azionariato diffuso e prive di uno stabile nucleo di azionisti imprenditori (CAMPOBASSO , 424).  Anche il sistema monistico, come quello dualistico, è  largamente ispirato allo Statuto della Società Europea, e attua un modello di governance semplificato e più flessibile rispetto agli altri modelli alternativi». Il sistema si basa su «un modello di amministrazione sostanzialmente uguale a quello tradizionale»: le principali differenze consistono nell'impossibilità di affidare l'amministrazione ad un amministratore unico e nella eliminazione del collegio sindacale. Quest'ultimo è sostituito dal «comitato per il controllo sulla gestione», nominato dal consiglio di amministrazione al suo interno e composto da amministratori che non svolgono funzioni gestionali. Fine del modello monistico è quello di «privilegiare la circolazione delle informazioni tra l'organo amministrativo e l'organo deputato al controllo, conseguendo risparmi di tempo e di costi e una elevata trasparenza tra gli organi di amministrazione e controllo». Il modello monistico è stato introdotto dal legislatore delegato nel rispetto della delega contenuta nella l. 3 ottobre 2001, n. 366 che delineava, sul modello anglosassone – in specie statunitense – l'adozione di un sistema «che preveda la presenza di un consiglio di amministrazione, all'interno del quale sia istituito un comitato preposto al controllo interno della gestione» (Bonfante, 308).

La disciplina dettata dall'art. 2542 per il sistema tradizionale di amministrazione (consiglio di amministrazione) è applicabile anche al consiglio di amministrazione nelle società cooperative che adottano il sistema monistico ed al consiglio di gestione nelle società che adottano il sistema dualistico, ad eccezione della nomina che spetta al consiglio di sorveglianza ( FARENGA , 520).

I limiti al potere di delega

Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (CAMPOBASSO, 628). Infatti, la norma in commento rafforza la collegialità dell'organo in presenza di decisioni che incidono su aspetti cruciali non solo per l'organizzazione societaria, ma anche per il rapporto mutualistico tra società e soci (VELLA, 351).

È stata, tuttavia, sottolineata (Marano, 155) la genericità ed indeterminatezza della previsione riferita alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci: essa potrebbe, infatti, costituire un ostacolo all'esercizio dell'amministrazione disgiuntiva per le cooperative cui si applica la disciplina delle società a responsabilità limitata. Infatti, una lettura rigorosa della norma potrebbe portare a ritenere la non delegabilità di tutte le decisioni che attengono, anche indirettamente, alla costituzione, modificazione o estinzione dei rapporti mutualistici o ancora lo stesso ristorno: tutte tali decisioni dovrebbero quindi passare attraverso una deliberazione consiliare (Bonfante, 310).

I sistemi di amministrazione ed i limiti di eleggibilità

Il secondo comma dell’articolo in esame, nel disporre che, se nelle cooperative che adottano il sistema dualistico vi sono possessori di strumenti finanziari, essi non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo del consiglio di gestione, prevede una deroga al meccanismo di funzionamento del sistema dualistico, nell’intento di incentivare l’investimento in cooperativa, con la possibile conseguenza, per quanto priva di riferimenti testuali, dell’impossibilità di revoca della carica di componente del consiglio di gestione eletto dai possessori di strumenti finanziari  da parte del consiglio di sorveglianza (Marano, 151). Va precisato che la disposizione in commento mira anche a evitare che ai soci cooperatori venga sottratto il potere di nominare la maggioranza degli organi sociali e stabilisce inoltre che i componenti del consiglio di sorveglianza, eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Nel terzo comma è prevista una deroga in tema di nomina degli amministratori per le cooperative che adottano il sistema monistico: infatti agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore a un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative, né gli stessi possono far parte del comitato esecutivo (FARENGA, 519).

Bibliografia

Bonfante, La nuova società cooperativa, Bologna, 2010; Campobasso, Diritto commerciale, II, Diritto delle società, Milano, 2020; Farenga, Manuale di diritto commerciale, Torino, 2022; Marano, Le società cooperative, in Aa.Vv., La riforma delle società, La riforma delle società. Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Società cooperative, a cura di M. Sandulli, V. Santoro, Torino, 2003; Vella, in Aa. Vv., Società cooperative, a cura di Presti, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2006.

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